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FATTURE ELETTRONICHE

L’articolo 25, comma 1 del dl 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 ha anticipato al 31 marzo 2015 la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013.
In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, a decorrere dal 31 marzo 2015, non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica.

A tal fine si rappresenta che il Codice Univoco Ufficio dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai fini della fatturazione elettronica è il seguente:

UFF1VB


Si evidenzia che per le fatture elettroniche destinate alle pubbliche amministrazioni non è previsto l’uso del Codice Destinatario a 7 cifre, relativo agli obblighi di fatturazione elettronica tra privati a decorrere dal 1° gennaio 2019.  Ai fini della fatturazione elettronica  nei confronti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, continua pertanto ad applicarsi il Codice Univoco Ufficio sopra indicato.

REVERSE CHARGE

L’Autorità, svolgendo esclusivamente attività istituzionale (non commerciale), non opera come soggetto passivo d’imposta e non è quindi assoggettata al meccanismo del reverse charge previsto all’articolo 1, comma 629, lettera b) della legge di stabilità 2015 (circolare n. 14/E dell’Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2015).

SPLIT PAYMENT (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)

L'Autorità, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 24 aprile 2017 n.50, convertito in legge 21 giugno 2017 n. 96, è soggetta al meccanismo della scissione dei pagamenti ("Split payment").

Tale disposizione si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.

Si ricorda, pertanto che, all'interno della fattura elettronica, nella sezione relativa ai "Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura", l'esigibilità IVA deve recare la dicitura
"S (Scissione dei pagamenti)" invece di "I (esigibilità immediata).

Come stabilito dall’art. 17-ter, comma 1-sexies del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, inserito dall'art. 12, comma 1, d.l. 12 luglio 2018, n. 87, per le operazioni per le quali è emessa fattura dopo il 14 luglio 2018, non si applica il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) ai compensi che sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.