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Le situazioni di incompatibilità

La legge individua, come forma di tutela preventiva, alcune situazioni incompatibili con il mandato governativo (articolo 2).

In particolare, il titolare di carica di governo non può ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato parlamentare e di amministratore di enti locali (art. 77, comma 2 d.lgs 267/2000); cariche o uffici o funzioni comunque denominate in enti di diritto pubblico; esercitare compiti di gestione in società aventi fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale; svolgere attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo, nonché esercitare qualsiasi tipo di impiego pubblico o privato.

Le incompatibilità relative a cariche o funzioni in enti di diritto pubblico, in società o in enti economici, nonché quelle inerenti allo svolgimento di attività professionale, perdurano per i 12 mesi successivi alla cessazione della carica laddove l’incarico o l’attività venga prestata nei confronti di enti di diritto pubblico, anche economici, nonché di società aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta (cd. incompatibilità post-carica).