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Gli atti in conflitto di interessi

Il conflitto di interessi (articolo 3) può sussistere in due distinte ipotesi.

La prima ricorre ogniqualvolta il titolare di una carica di governo, che si trova già in una situazione di incompatibilità, adotta o partecipa all’adozione di un atto ovvero omette un atto dovuto, nell’esercizio della funzione di governo (conflitto per incompatibilità).

Il conflitto di interessi per incompatibilità è una fattispecie che si fonda su una presunzione assoluta di violazione della legge (derivante dal dovere di astensione sancito dall’articolo 1, comma 1 della legge), che consiste nel compimento dell’attività di governo da parte di colui che si trova in situazione di incompatibilità, anche se in concreto l’atto o l’omissione non avvantaggiano il titolare o i suoi parenti, né danneggiano il pubblico interesse.

La seconda ipotesi riguarda l’adozione o la partecipazione all’adozione di atti collegiali, attraverso i quali il titolare di una carica di governo favorisca se stesso, il coniuge o i suoi parenti entro il secondo grado, arrecando al contempo un danno all’interesse pubblico (conflitto per incidenza sul patrimonio).