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Gli atti in conflitto di interessi

Il conflitto di interessi propriamente detto (articolo 3) può sussistere in due distinte ipotesi.

La prima (conflitto per incompatibilità) ricorre ogniqualvolta il titolare di una carica di governo, che si trova già in una situazione di incompatibilità, adotta o partecipa all’adozione di un atto ovvero omette un atto dovuto, nell’esercizio della funzione di governo.

La seconda ipotesi (conflitto per incidenza sul patrimonio) riguarda l’adozione o la partecipazione all’adozione di atti collegiali, attraverso i quali il titolare di una carica di governo favorisca se stesso, il coniuge o i suoi parenti entro il secondo grado, arrecando al contempo un danno all’interesse pubblico.