Stampa

Ritardo nel pagamento delle sanzioni


  • In caso di ritardo nel pagamento delle sanzioni inferiore ad un semestre dalla data di scadenza del pagamento, il soggetto sanzionato dovrà corrispondere gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno di scadenza del termine di pagamento e fino alla data in cui questo viene effettuato.
  • La sanzione comminata è maggiorata di un decimo per ogni semestre di ritardo nel pagamento a decorrere dalla data in cui la sanzione è divenuta esigibile fino al momento in cui il pagamento è effettuato. La maggiorazione assorbe gli interessi previsti dalle disposizioni vigenti (art. 27, comma 6, della legge n. 689/81).