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Comunicazione sulle procedure di applicazione dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175


COMUNICAZIONE DEL 5 DICEMBRE 2017

PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 5, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, n. 175

In base all’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, le amministrazioni pubbliche, come definite all’art. 2, comma 1, lett. a), del medesimo decreto, sono tenute ad inviare all’Autorità garante della concorrenza e del mercato l’atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione diretta o indiretta in una società.

L’invio all’Autorità dell’atto deliberativo e delle altre informazioni richieste deve avvenire attraverso l’apposito formulario allegato, corredato dalla documentazione rilevante. Il formulario deve essere trasmesso via PEC all’indirizzo [email protected].
Nel caso in cui la costituzione di società riguardi due o più amministrazioni è possibile inviare all’Autorità un’unica comunicazione congiunta che contenga i dati relativi a ciascuna amministrazione.

Avverso l’atto deliberativo l’Autorità può intervenire esercitando i poteri di cui all’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
Ai sensi della citata previsione normativa, l’Autorità, se ritiene che l’amministrazione pubblica abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e mercato, emette entro 60 giorni un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili di violazione riscontrati. Se nei 60 giorni successivi alla comunicazione del parere l’Amministrazione non si conforma alle indicazioni espresse nello stesso, l’Autorità può presentare ricorso al giudice amministrativo entro i successivi 30 giorni.

Si segnala che tale intervento ha carattere eventuale, per cui l’Autorità valuterà di volta in volta la sussistenza dei presupposti per l’esercizio dei suoi poteri.
Qualora non venga avviato il procedimento nei termini indicati, per l’assenza di elementi idonei a giustificare un intervento ai sensi dell’art. 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l’amministrazione non riceverà alcuna comunicazione.