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Delibera AGCM 5 marzo 2024, N. 31092 - Contributo all’onere derivante dal funzionamento dell’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato per l’anno 2024
L’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 5 marzo 2024;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTO il comma 7-ter, dell’articolo 10 della legge n. 287/90, introdotto dal comma 1 dell’articolo 5-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che all’onere derivante dal funzionamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell’articolo 16 della legge n. 287/90 e che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima;
VISTO in particolare il comma 7-quater dell’articolo 10 della legge n. 287/90, introdotto dal comma 1 dell’articolo 5-bis, decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che, a decorrere dall’anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all’Autorità con le modalità determinate dall’Autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall’Autorità medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all’adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter;
VISTA la delibera n. 30499 del 7 marzo 2023 con la quale l’Autorità ha fissato la percentuale del contributo per il 2023 allo 0,058‰ del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell’articolo 16 della legge n. 287/90;
VISTO l’articolo 1, comma 10, del DL 10 agosto 2023, n. 104, recante Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici ai sensi del quale “Al fine di assicurare l'efficace esercizio delle competenze e dei poteri di cui ai commi da 1 a 6, la pianta organica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è aumentata in misura di otto unità di ruolo della carriera direttiva e di due unità di ruolo della carriera operativa. Ai relativi oneri, nel limite di euro 598.252 per l'anno 2024, di euro 1.263.374 per l'anno 2025, di euro 1.315.086 per l'anno 2026, di euro 1.379.730 per l'anno 2027, di euro 1.444.513 per l'anno 2028, di euro 1.509.296 per l'anno 2029, di euro 1.572.986 per l'anno 2030, di euro 1.638.000 per l'anno 2031, di euro 1.773.166 per l'anno 2032 e di euro 1.858.446 annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede mediante corrispondente incremento del contributo di cui all'articolo 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in misura strettamente sufficiente a garantire la copertura integrale dell'onere per le assunzioni”;
CONSIDERATO che detta norma dispone che alla copertura integrale degli oneri derivanti dall’incremento della pianta organica si debba provvedere mediante un corrispondente incremento del contributo;
CONSIDERATO, pertanto, in applicazione della norma citata, che l’aliquota per il calcolo del contributo agli oneri di funzionamento dell’Autorità, per l’anno 2024, deve essere fissata nello 0,059 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell’articolo 16 della legge n. 287/90;
RITENUTO di dover adottare la delibera prevista dall’articolo 10, comma 7-quater, della legge n. 287/90, al fine di individuare la misura del contributo dovuto per l’anno 2024;
DELIBERA
- di fissare per l’anno 2024, ai sensi dell’articolo 10, comma 7-quater della legge n. 287/90, l’aliquota per il calcolo del contributo agli oneri di funzionamento dell’Autorità nella misura dello 0,059 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato, alla data della presente delibera, dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell’articolo 16 della legge n. 287/90.
- che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima e, quindi, non superiore a 295.000,00 euro.
La presente delibera verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino e sul sito internet dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
IL SEGRETARIO GENERALE Guido Stazi |
IL PRESIDENTE Roberto Rustichelli |