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Delibera AGCM 23 febbraio 2021, N. 28599 - Contributo all’onere derivante dal funzionamento dell’Autorita’ garante della Concorrenza e del Mercato per l’anno 2021


L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 23 febbraio 2021;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il comma 7-ter, dell’art. 10 della legge n. 287/90, introdotto dal comma 1 dell’art. 5-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che all’onere derivante dal funzionamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell’articolo 16 della legge n. 287/90 e che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima;

VISTO in particolare il comma 7-quater dell’art. 10 della legge n. 287/90, introdotto dal comma 1 dell’art. 5-bis, decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che, a decorrere dall’anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all’Autorità con le modalità determinate dall’Autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall’Autorità medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all’adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter;

CONSIDERATO che, in sede di prima applicazione per l’anno 2013, il contributo agli oneri di funzionamento dell’Autorità è stato pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell’articolo 16 della legge n. 287/90;

VISTE le proprie delibere n. 24352 del 9 maggio 2013, confermata in data 22 gennaio 2014, n. 25293 del 28 gennaio 2015, e n. 25876 del 24 febbraio 2016, con le quali l’Autorità, al fine di limitare quanto più possibile gli oneri a carico delle imprese, ha operato una riduzione del contributo per gli anni 2014, 2015 e 2016 dello 0,02 per mille rispetto all’aliquota disposta dalla legge, fissandolo nella misura dello 0,06 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell’art. 16 della legge n. 287/90;

VISTA la propria delibera n. 26420 del 1° marzo 2017, con la quale l’Autorità ha ridotto la percentuale del contributo allo 0,059‰ del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell’art. 16 della legge n. 287/90;

VISTE le proprie delibere n. 26922 del 10 gennaio 2018, n. 27580 del 7 marzo 2019 e n. 28248 del 10 marzo 2020, con le quali l’Autorità ha ridotto la percentuale del contributo per gli anni 2018, 2019 e 2020 allo 0,055‰ del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell’art. 16 della legge n. 287/90;

CONSIDERATE le esigenze di spesa di funzionamento dell’Autorità, che consentono di mantenere l’aliquota per il calcolo del contributo agli oneri di funzionamento dell’Autorità, per l’anno 2021, allo 0,055 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell’art. 16 della legge n. 287/90;

RITENUTO di dover adottare la delibera prevista dall’art. 10, comma 7-quater, della legge n. 287/90, al fine di individuare la misura del contributo dovuto per l’anno 2021;

DELIBERA

  1. di confermare per l’anno 2021, ai sensi dell’art. 10, comma 7-quater della legge n. 287/90, la riduzione del contributo rispetto all’aliquota disposta dalla legge, fissandolo nella misura dello 0,055 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato, alla data della presente delibera, dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell’art. 16 della legge n. 287/90.
  2. che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima e, quindi, non superiore a 275.000,00 euro.

La presente delibera verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino e sul sito internet dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Filippo Arena

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli