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Decreto Legge 11 marzo 2020, n. 16 (art. 10 e segg.) - Pubblicità parassitaria


Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonchè in materia di divieto di attività parassitarie.

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 maggio 2020, n. 31 (in G.U. 12/05/2020, n. 121).

(Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2020, n.66)

Capo III

DISCIPLINA DEL DIVIETO DI PUBBLICIZZAZIONE PARASSITARIA

Art. 10

Divieto di pubblicizzazione parassitaria

1. Sono vietate le attività di pubblicizzazione parassitaria poste in essere in occasione di eventi sportivi o fieristici di rilevanza nazionale o internazionale non autorizzate dai soggetti organizzatori e aventi la finalità di ricavare un vantaggio economico o concorrenziale.

2. Costituiscono attività di pubblicizzazione parassitaria vietate ai sensi del comma 1:

a) la creazione di un collegamento indiretto fra un marchio o altro segno distintivo e uno degli eventi di cui al comma 1 idoneo a indurre in errore il pubblico sull’identità degli sponsor ufficiali;

b) la falsa dichiarazione nella propria pubblicità di essere sponsor ufficiale di un evento di cui al comma 1;

c) la promozione del proprio marchio o altro segno distintivo tramite qualunque azione, non autorizzata dall’organizzatore, che sia idonea ad attirare l’attenzione del pubblico, posta in essere in occasione di uno degli eventi di cui al comma 1, e idonea a generare nel pubblico l’erronea impressione che l’autore della condotta sia sponsor dell’evento sportivo o fieristico medesimo;

d) la vendita e la pubblicizzazione di prodotti o di servizi abusivamente contraddistinti, anche soltanto in parte, con il logo di un evento sportivo o fieristico di cui al comma 1 ovvero con altri segni distintivi idonei a indurre in errore circa il logo medesimo e a ingenerare l’erronea percezione di un qualsivoglia collegamento con l’evento ovvero con il suo organizzatore.

3. Non costituiscono attività di pubblicizzazione parassitaria le condotte poste in essere in esecuzione di contratti di sponsorizzazione conclusi con singoli atleti, squadre, artisti o partecipanti autorizzati a uno degli eventi di cui al comma 1.

Art. 11

Ambito temporale di applicazione

1. I divieti di cui all’articolo 10 operano a partire dal novantesimo giorno antecedente alla data ufficiale di inizio degli eventi sportivi e fieristici di cui al comma 1 dell’articolo medesimo, fino al novantesimo giorno successivo alla data ufficiale del termine degli stessi.

Art. 12

Sanzioni e tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Salvo che la condotta costituisca reato o più grave illecito amministrativo, chiunque violi i divieti di cui all’articolo 10 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 100.000 euro a 2,5 milioni di euro.

2. All’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni, provvede l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che procede nelle forme di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in quanto compatibili.

Art. 13

Tutela diretta dei soggetti danneggiati

1. Le previsioni del presente capo non escludono l’applicazione delle altre previsioni di legge a tutela dei soggetti che deducono la lesione di propri diritti o interessi per effetto delle condotte di cui all’articolo 10.

Art. 14

Registrazione come marchio delle immagini che riproducono trofei

1. All’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo le parole «o sportivo,» sono inserite le seguenti: «le immagini che riproducono trofei,».